La marcatura CE è un simbolo che certifica che il prodotto commercializzato, o che sarà commercializzato in futuro, ha superato una procedura di valutazione esaustiva e che soddisfa una serie di requisiti di fabbricazione, progettazione, sicurezza e salute stabiliti in un regolamento di sicurezza stabilito dall’Unione Europea.
Queste condizioni sono stabilite dall’Unione Europea per alcuni prodotti del settore delle costruzioni, ma non per tutti, e senza rispettarle, la loro distribuzione è totalmente illegale. Per questo motivo, è essenziale ottenere il marchio CE prima che questi prodotti siano commercializzati e messi in servizio.
Il Bollo CE è obbligatorio per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) quando producono, trasformano, manipolano e commercializzano alimenti di origine animale e li rivendono prevalentemente a terzi in aree geografiche esterne alla Provincia in cui ha sede l’Impresa ed alle Province limitrofe. Il Riconoscimento col Bollo CE consente alle imprese di commercializzare all’ingrosso alimenti di origine animale, anche verso altri Paesi dell’Unione Europea o Terzi. Sono esclusi dall’obbligo e devono ottenere la sola registrazione ai sensi del Reg. 852/04 le strutture utilizzate per:
- il commercio al dettaglio, ovvero movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
- le attività all’ingrosso che svolgono operazioni di trasporto/magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati)
Il Bollo CE è un’Autorizzazione sanitaria che consente la libera circolazione di alimenti di origine animale (carne, latte, prodotti della pesca, uova, miele e loro derivati) fra i Paesi della UE, ovvero è un Riconoscimento comunitario assegnato ai locali produttivi di uno Stabilimento di produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 853/2004.
Si possono configurare le seguenti ipotesi:
- Richiesta di riconoscimento comunitario di un nuovo stabilimento;
- Aggiornamento del decreto di Riconoscimento comunitario per variazioni della tipologia produttiva assegnata in origine e conseguenti modifiche strutturali/impiantistiche dei locali;
- Modifiche strutturali/impiantistiche dello stabilimento riconosciuto, senza variazioni della tipologia produttiva;
- Cambio della ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
- Revoca del riconoscimento comunitario su richiesta dell’interessato.
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